I contratti dei supplenti stipulati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) possono derivare da proroghe o conferme contrattuali (es. una malattia, una
interdizione/maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni) oppure da supplenze attribuite dalla scuola per posti che si sono resi disponibili dopo il 31/12 – art. 2 comma 4 lettera c) OM 112 del 6 maggio 2022 – (es. un ’aspettativa, una dichiarazione di inidoneità, etc.).
da Tech 005